DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI – OGGETTO SOCIALE – ASSOCIATI- ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 1) In data 23 gennaio 2021 è stata fondata l’associazione denominata “BRICIOLE DI LUNA”. L’associazione è di
promozione sociale (in sigla APS), sportiva dilettantistica, culturale, assistenziale e ricreativa, non riconosciuta e non proft, ha
sede a Bernareggio (MB) in via Armando Diaz n. 10/A e ha durata illimitata. I documenti sociali sono redatti ai sensi degli
articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore (in sigla CTS), del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e dei Decreti del Terzo
settore. L’utilizzo obbligatorio dell’acronimo “APS” potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei
rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni, solo una volta che l’associazione sarà iscritta nel
Registro unico nazionale del Terzo settore (in sigla RUNTS). Nel rispetto del CTS è prevista questa apposita clausola
sospensiva che acquisterà efficacia integrando automaticamente la denominazione con l’acronimo “APS” solo successivamente
e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS, per tanto, dopo l’iscrizione la denominazione diventerà
automaticamente “BRICIOLE DI LUNA APS”. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria. Qualora se ne
ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune deliberato dall’assemblea degli associati non
necessita di modifica statutaria. L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti
gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
Art. 2) L’associazione, nel rispetto della libertà e dignità degli associati, ha lo scopo di svolgere attività di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di promozione sociale, sportive,
culturali, assistenziali, ricreative e del tempo libero, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati. Per il raggiungimento delle proprie finalità l’associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel
rispetto dei principi di trasparenza e conoscibilità, di promuovere attività ai sensi del CTS e successive modificazioni e
integrazioni ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del CTS:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva,
associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private.
Per attività di interesse generale e di utilità sociale promosse dall’associazione si intendono interventi di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale, servizi di utilità sociale per contribuire alla crescita culturale, personale e civile dei propri associati,
protezione e tutela dell’ambiente nella sua globalità, di ogni creatura vivente e del territorio, discipline olistiche, intrattenimenti,
attività educative ed informative, pari opportunità, beneficienza, promozione e solidarietà sociale, iniziative riconducibili al
Terzo settore e quant’altro possa elevare i livelli di cittadinanza attiva, favorire la partecipazione, la coesione, l’inclusione
sociale ed il pieno sviluppo della persona. L’associazione promuove manifestazioni, eventi, interventi con tutoraggio, attività di
hospitality, incontri di zooterapia, educazione cinofila, stage, concorsi, gare, campionati, viaggi di studio, workshop, laboratori,
produzioni artistiche e creative, degustazioni, ricerche, seminari, convegni, consulenze, mostre ed ogni altra attività sociale che
possa favorire l’elevazione culturale degli associati. Promuove iniziative che mirano alla formazione di una mentalità in grado
di concepire in modo nuovo il rapporto con l’animale e l’ambiente nel suo complesso, favorisce l’acquisizione di adeguate
cognizioni sulla corretta detenzione di un animale ai fini della prevenzione di danni o lesioni. Promuove la coscienza della non
violenza, lo studio e la psicologia comportamentale, il miglioramento caratteriale degli amici a quattro zampe, opera contro
ogni forma di maltrattamento, abbandono e vivisezione, soddisfa i fabbisogni primari degli animali e si impegna affinchè
vengano microchippati, sverminati e vaccinati. Promuove sessioni educative e di prevenzione a tutela degli animali d’affezione
e dell’incolumità pubblica, percorsi di controllo e rieducazione, anche in collaborazione con i Servizi Veterinari delle ASL.
Promuove attività assistite con gli animali di tipo educativo-ricreativo e di supporto psico-relazionale finalizzate al
miglioramento della vita delle famiglie, dei disabili e degli anziani, ha lo scopo di trovare nuove e definitive famiglie per
favorire il benessere degli animali accolti. L’associazione ha lo scopo di praticare e propagandare qualsiasi attività sportiva
dilettantistica e/o ricreativa, in ogni loro forma e genere, può svolgere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento della pratica dello sport, diffonde la pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione
fisica e psichica nonché delle relazioni sociali, anche attraverso la gestione di impianti e strutture sportive. Accetta di
conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO, del CIP e dell’IPC, ai regolamenti tecnici delle istituzioni e
federazioni sportive nazionali ed a tutte le disposizioni statutarie delle eventuali FSN, DSA ed EPS, a cui l’associazione decide
di aderire e/o collaborare. Organizza corsi di formazione, orientamento e aggiornamento, promuove attività per favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro, tutela e valorizza le competenze degli associati, funge da supporto ed offre assistenza agli
associati che praticano e divulgano le attività statutarie. Promuove la cultura della vitalità, attività per migliorare le capacità
relazionali, favorire il superamento di insicurezze e malesseri, attività di integrazione, contro qualsiasi forma di emarginazione,
discriminazione, intolleranza, razzismo e censura. Promuove iniziative sociali d’intesa con l’ENCAP, con gli enti pubblici e
privati, la cooperazione fra associazioni, progetti di sviluppo sociale e culturale. Promuove la comunicazione, l’elaborazione
dati, attività grafiche, fotografiche, editoriali, social e web, quali la pubblicazione di un giornale dell’associazione e similari,
può essere dotata di ufficio stampa per la promozione e divulgazione degli scopi istituzionali e delle iniziative sociali.
L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle predette attività di interesse generale,
secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo
deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo. L’associazione può
altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in
forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione agli associati o al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di
beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari ed eventuali dipendenti, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
Art. 3) L’associazione è centro di vita associativa, essa aderisce all’ENCAP RETE ASSOCIATIVA (in breve ENCAP),
condividendo le finalità statutarie e adottando esclusivamente la tessera dell’ENCAP quale tessera sociale. L’associazione ha
piena autonomia, anche giuridica, gestionale, organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile e processuale, è
apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata, è retta da norme ispirate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità
ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. L’attività sociale è svolta a favore di associati, loro
familiari o di terzi. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai
propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, inoltre, se necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse
generale e al perseguimento delle finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017. In ogni
caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del
numero degli associati. L’associazione se si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Gli aderenti svolgeranno la propria
attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario, libero e gratuito, senza vincoli di subordinazione e
senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Possono aderire all’associazione tutte le persone che
approvano le finalità e lo statuto sociale senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni
di alcuna natura, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica,
religiosa, politica e professione. Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività di tutte le cariche associative, è garantita l’assenza di limiti e
discriminazioni nell’accesso e partecipazione alla vita associativa. Il numero degli associati è illimitato, a tutti gli associati è
garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo, per garantire agli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e l’effettiva partecipazione sociale, si
adottano tutti i criteri democratici ed i mezzi di informazione e comunicazione previsti dalle leggi vigenti. Tutti gli associati
hanno diritto di concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’associazione, approvare il
rendiconto economico e finanziario o il bilancio, essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento
dell’attività sociale, esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al consiglio direttivo e presso la sede sociale entro dieci
giorni dalla richiesta. Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi
dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione. È
garantita l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 comma 2 del Codice
civile, la sovranità dell’assemblea degli associati ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di
pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, degli atti e dei registri. È
garantito il principio in tema di democraticità di partecipazione alla vita associativa dell’associazione, non sono previste
differenziazione di diritti tra associati appartenenti alle singole fasce di età, per cui si deve ritenere nel modo più assertivo che
anche gli associati minorenni, che hanno diritto a intervenire nelle assemblee, devono essere regolarmente convocati. Per
quanto riguarda la partecipazione al voto da parte degli associati minori, si precisa che la convocazione dell’assemblea è
inoltrata all’associato (anche minorenne), il diritto di votare in assemblea degli associati minori di età è esercitato, sino al
compimento del 18° anno di età, da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o da soggetto che ne ha la rappresentanza
legale se diverso dal genitore, il genitore partecipa al diritto di voto del figlio o dei figli (fino a tre, o fino a cinque qualora gli
associati dell’associazione raggiungano il numero degli aventi diritto fino a 500) senza necessità di delega, il genitore non
associato esprime il voto solo attivo (cioè non può essere votato), il genitore oltre al proprio documento di identità deve
presentare la tessera ENCAP del figlio minore. Tutti gli associati sono tenuti ad osservare lo statuto, i regolamenti, l’eventuale
codice etico e le delibere prese dagli organi sociali, versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal consiglio direttivo,
rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’associazione.
L’ordinamento interno dovrà assicurare assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti agli associati e la
parità di diritti e doveri tra gli associati. Per far parte dell’associazione è necessario fare domanda su un apposito modulo,
indicando le proprie generalità, da presentare al consiglio direttivo. Dalla presentazione della domanda il consiglio direttivo si
riserva sino a 60 giorni per deliberare l’ammissione di un nuovo associato, in modo da verificare che gli aspiranti associati siano
in possesso dei requisiti morali. In caso di parere favorevole la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro
degli associati, al nuovo associato verrà consegnata la tessera associativa ENCAP. Nel caso di eventuale reiezione della
domanda, il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto
chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea degli associati, o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberi sulle
domande non accolte, se non appositamente convocata/o, in occasione della loro successiva convocazione. Nel rispetto della
previsione del comma 2 dell’articolo 35 del CTS, in tema di divieto di limitazioni e discriminazioni nell’accesso e nella
partecipazione alla vita associativa, avente lo scopo di garantire ampiamente l’ammissione di nuovi associati, a discrezione del
consiglio direttivo la domanda di iscrizione dell’aspirante associato può essere accettata anche contemporaneamente alla
presentazione da parte dell’interessato. L’adesione all’associazione non riconosciuta si perfeziona con l’incontro delle volontà
delle parti, il momento esatto in cui si perfeziona la qualità di associato agli effetti della legge è quando al richiedente viene
comunicata l’accettazione della sua domanda, per tale momento non sono richieste forme particolari e perciò la forma può
essere a voce o scritta a discrezione del consiglio direttivo, per tanto, sono associati coloro che, avendone fatta domanda scritta,
sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano la quota associativa annuale, approvano e rispettano lo
statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali. L’associato potrà iniziare a partecipare a tutte le attività
sociali dopo essersi regolarmente iscritto ed aver ricevuto la tessera associativa ENCAP valida per l’anno in corso. L’adesione è
a tempo indeterminato escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, resta salvo in ogni
caso il diritto di recesso da parte dell’associato senza oneri, che deve essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo. Il
rinnovo annuale della tessera, associativa effettuato nei modi e nei termini di tempo stabiliti dal consiglio direttivo, non è
assoggettato a procedure formali, limitative o restrittive. Salvo il diritto di recesso, la qualità di associato si perde per decesso,
recesso o esclusione. Nello specifico l’esclusione dell’associato è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per
gravi motivi, mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni o delle disposizioni e deliberazioni assunte dagli
organi sociali, per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, per aver compiuto azioni disonorevoli o
comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’associazione, per aver arrecato danni morali e/o materiali
all’associazione e per causa di morosità. La delibera adottata dal consiglio direttivo, contenente le motivazioni del
provvedimento, dovrà essere comunicata all’associato dichiarato escluso. Successivamente il provvedimento del consiglio
direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea degli associati che sarà convocata. L’associato escluso entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente
dell’associazione. All’associato escluso è garantito anche il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal
giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Per l’esclusione per morosità è possibile la riammissione dietro
presentazione di domanda e pagamento delle quote sociali. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi non hanno
alcun diritto sul patrimonio dell’associazione e non possono avanzare alcuna pretesa. Le quote sociali sono un mero contributo
associativo a sostegno dell’associazione, non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non
sono in nessun caso rivalutabili, rimborsabili o trasmissibili, non sono trasferibili a nessun titolo e non sono collegate alla
titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il numero minimo degli associati non può essere mai inferiore a quello
stabilito dalla Legge vigente.
Art. 4) Gli organi sociali dell’associazione sono l’assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, l’eventuale organo di controllo.
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, è composta da tutti gli associati e deve svolgere tutti i compiti definiti
dall’art. 25 c. 1 del CTS. La convocazione dell’assemblea deve essere affissa nella sede sociale ed inviata agli associati almeno
15 giorni prima. La comunicazione dovrà contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora, del giorno e del luogo
dell’adunanza in prima e seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, può essere inviata via email, pec, fax, telegramma, social network protetto, messaggio, lettera brevi manu, posta prioritaria o raccomandata. Sono
competenze inderogabili dell’assemblea nominare e revocare i componenti degli organi sociali, nominare e revocare quando
previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l’eventuale collegio dei revisori, approvare il bilancio, deliberare
sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, deliberare sui
ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione, deliberare sulle eventuali modificazioni
dell’atto costitutivo o dello statuto, approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, approvare le linee generali del
programma di attività per l’anno sociale, approvare i regolamenti interni e/o il codice etico, controllare lo svolgimento delle
elezioni, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, nominare gli eventuali
liquidatori dell’associazione, deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza. A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. L’assemblea è
convocata e presieduta dal presidente dell’associazione. Il presidente sarà assistito da un segretario eletto dall’assemblea. In
caso di impedimenti del presidente, l’assemblea sarà presieduta da un associato eletto fra i presenti. L’assemblea in prima
convocazione è valida se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto (personalmente o per delega), in
seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita. L’assemblea deve essere convocata una volta l’anno, entro
il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio
direttivo, ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
In quest’ultimo caso, se il presidente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola
con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Si applica l’art. 2373 del Codice civile, in quanto
compatibile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in
calce all’avviso di convocazione, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre
revocabile nonostante ogni patto contrario, il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella
delega, la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se il numero complessivo degli associati
dell’associazione è inferiore a 500 e di 5 associati se il numero complessivo degli associati non è inferiore a 500. Si applicano i
commi quarto e quinto dell’art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. L’assemblea può essere svolta in collegamento
audio/video attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza (ad esempio Skype, videoconferenza, teleconferenza), a
condizione che: il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e
alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Le votazioni possono avvenire per delibera palese (alzata di
mano) oppure con scheda segreta, è consentita anche l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia
possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare su apposito
verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea. I verbali dovranno essere pubblicati e portati a conoscenza
degli associati. Per l’assemblea che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione
dell’associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Per l’assemblea che delibera sull’estinzione o scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del
patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto. L’assemblea che delibera lo
scioglimento nomina i liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, secondo le
seguenti disposizioni. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del
Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del CTS. La richiesta del parere
deve essere inoltrata al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 5) L’associazione deve nominare un organo di amministrazione chiamato consiglio direttivo. La nomina degli
amministratori, incluso il presidente, spetta all’assemblea; la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Il primo
consiglio direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, è eletto dall’assemblea degli associati. Il consiglio
direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Le
cariche sociali sono: presidente, vicepresidente, segretario – consigliere. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Nel rispetto
dell’art. 25 c. 1 lettera a) del CTS, se vengono a mancare uno o più componenti del consiglio direttivo, gli altri provvedono a
convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli eventuali nuovi componenti del consiglio direttivo
scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina, ovvero, le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del
quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Se vengono a mancare tutti i componenti del consiglio direttivo,
l’assemblea per la nomina dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dall’eventuale organo di controllo, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, oppure, se l’associazione non ha un organo di controllo,
l’assemblea per la nomina dell’intero consiglio può essere convocata un associato. Il numero dei componenti del consiglio
direttivo potrà essere ampliato su deliberazione dell’assemblea degli associati, sulla base del numero degli associati e delle
esigenze dell’associazione. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, può essere convocato ogni
qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei componenti. È convocato mediante e-mail, pec,
fax, telegramma, social network protetto, messaggio, lettera brevi manu, posta prioritaria, raccomandata o telefonicamente,
almeno sette giorni prima dell’adunanza ed indicando l’ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
della maggioranza dei componenti (con un minimo di almeno di tre componenti) ed il voto della maggioranza dei presenti.
L’adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal
consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il
presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il consiglio
si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi in collegamento
audio/video attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza (ad esempio Skype, videoconferenza, teleconferenza), a
condizione che: il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e
alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di
coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e
straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi componenti), nell’ambito dei principi e degli
indirizzi generali fissati dall’assemblea. In particolare, è compito del consiglio direttivo: deliberare circa l’ammissione degli
associati e, nel caso, motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di
cui all’articolo 14 del CTS, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; individuare
le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; stabilire i criteri per i rimborsi ai
volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione; compiere senza
limitazione tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’assemblea;
organizzare le attività dell’associazione; nominare speciali commissioni tecniche nazionali ed internazionali con incarichi
particolari di settore che l’associazione intende sviluppare; prendere provvedimenti sugli associati; fissare la data
dell’assemblea degli associati. Il presidente è l’unico legale rappresentante dell’associazione, ha la legale rappresentanza
dell’associazione di fronte a terzi, all’Ente ed in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale. Il
presidente dispone della firma per tutti gli atti di amministrazione dell’associazione. In caso di impedimento può essere
sostituito dal vicepresidente o da un componente del consiglio direttivo. Il presidente, gli eventuali componenti dell’organo di
controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’Ente, dei creditori sociali, del
fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice
civile e dell’art. 15 del D.Lgs. 39/2010, in quanto compatibili. Il segretario dà esecuzione delle deliberazioni del presidente e del
consiglio direttivo, redige i verbali di riunione e provvede al normale andamento dell’associazione.
ORGANO DI CONTROLLO – PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE – DISPOSIZIONE FINALE
Art. 6) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da
tre persone, di cui almeno un componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma
secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di
cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice
civile. I componenti dell’organo di controllo rimangono in carica due anni, sono rieleggibili e possono non essere associati
all’associazione. Nelle riunioni di consiglio essi hanno diritto solo al voto consultivo e non al voto deliberativo. La nomina di
un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo cessa se per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell’organo di controllo è altresì
obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del CTS. L’organo di controllo vigila
sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un
soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto
nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che
il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle
linee guida di cui all’art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I
componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere al consiglio direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una
società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’organo di controllo siano iscritti al registro
dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un
soggetto incaricato. Salvo quanto previsto dall’art. 30 c. 6 del CTS, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o
una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro se supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
L’obbligo cessa se per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando
siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 7) Il patrimonio sociale può essere costituito da: quote e contributi degli associati; da eventuali fondi di riserva costituiti
con le eccedenze di bilancio; beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione; eventuali erogazioni liberali, donazioni e
lasciti; eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; eventuali entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati; eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali; eventuali contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; eventuali
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
eventuali altre entrate compatibili con le finalità sociali del Terzo settore. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, amministratori ed altri componenti degli organi
sociali, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo. È obbligatorio redigere ed approvare annualmente il bilancio, redatto secondo quanto stabilito dal CTS.
L’esercizio finanziario apre il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo
predispone e approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla
relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’assemblea
degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto
opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti
per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’assemblea degli associati entro il 30 aprile per la
definitiva approvazione.
Art. 8) L’associazione è legittimata ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/90, a tutela degli
interessi sociali è legittimata a promuovere eventuali azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, ad
intervenire in eventuali giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi
concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione, a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi. Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento
alle leggi e norme vigenti dello Stato in materia specifica (Codice civile, Legge, Codice e Decreti del Terzo settore).