Di seguito potrai trovare indormazioni utili e norme vigenti per poterti recare all’aestero con il tuo animale
Dal 1 Ottobre 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 998/2003), cani, gatti e furetti , accompagnati dal loro proprietario a da persona fisica che ne assuma la proprietà per conto del proprietario, per viaggiare attraverso gli Stati dell’Unione Europea o per recarsi nei paesi terzi, devono esser in possesso del “PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA” (PET PASSAPORT).
Il 12 giugno 2013 il Regolamento CE 998/2004 è stato abrogato e sostituito dai nuovi Regolamenti CE 576/2013 e 577/2013 e dalla Direttiva 2013/31/UE le cui disposizioni verranno applicate a partire dal 29 dicembre 2014. Tali nuove norme comunitarie prevedono, oltre a modifiche grafiche sul pet passport, modelli di documentazione, similari e del medesimo formato, che possono essere utilizzati da Paesi terzi.
Inoltre sono stati rivisitati i certificati sanitari inerenti le movimentazioni degli animali da compagnia finora in vigore.
Viaggiando all’estero
Chi rilascia il passaporto
![]() |
Il passaporto viene rilasciato dai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio. Ai fini del rilascio del passaporto cani, gatti e furetti devono essere identificati tramite tatuaggio (applicato prima del 3 luglio 2011) perfettamente leggibile o microchip e registrati all’anagrafe degli animali d’affezione.Il proprietario del cane, gatto o furetto deve recarsi nelle sedi dei Servizi Veterinari dell’AUSL portando l’animale per il controllo di leggibilità del microchip o del tatuaggio, il certificato di avvenuta applicazione del microchip o avvenuto tatuaggio e il libretto sanitario attestante la vaccinazione antirabbica in corso di validità se eseguita anteriormente al rilascio del passaporto. Le vaccinazioni eseguite dopo il rilascio del passaporto potranno essere registrate direttamente sul passaporto dal Veterinario Libero Professionista Autorizzato che le ha eseguite. |
Il veterinario autorizzato
E’ il Veterinario Libero Professionista autorizzato a rilasciare le certificazioni sanitarie previste dal Regolamento CE 998/2003 e dalla Decisione della Commissione del 26 novembre 2003.
Requisiti richiesti ai fini del rilascio dell’autorizzazione:
- Possesso del lettore per microchips.
- Garanzia di conservazione dei vaccini con il mantenimento costante della temperatura di refrigerazione (da 2 a 8°C); la registrazione giornaliera della temperatura dev’essere registrata su carta da conservarsi per 2 anni.
- Obbligo di comunicazione all’USL per le vaccinazioni con rilascio del modello 12 entro 30 giorni dal trattamento.
L’autorizzazione è revocata dal Responsabile del Servizio territorialmente competente nell’eventualità che il Veterinario Libero Professionista non rispetti le indicazioni impartite dal Servizio Veterinario.
I Servizi Veterinari delle AUSL tengono l’elenco aggiornato dei “Veterinari Autorizzati” che inviano al Servizio Veterinario della Regione annualmente.
Movimentazione tra Paesi UE
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri
1. Identificabilità (tatuaggio o microchip per cani, gatti e furetti
2. passaporto rilasciato dall’autorità competente attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità. La vaccinazione antirabbica può essere considerata valida soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione.
Le condizioni previste per la movimentazione di cani, gatti e furetti tra gli Stati Membri si applicano anche per i movimenti da Andorra, Svizzera, Irlanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano, qualora sia constatato dalla Commissione europea che tali Paesi applichino norme equivalenti a quelle dell’Unione europea.
Regno Unito, Irlanda, Svezia, Malta
Dal 1 gennaio 2012 cani, gatti e furetti possono entrare nel Regno Unito da qualsiasi paese del mondo senza effettuare la quarantena, seguendo comunque specifiche regole che dipendono dai paesi o territori da cui gli animali provengono.
Introduzione da Paesi UE
- Identificazione mediante microchip da effettuarsi prima di ogni altra procedura
- Vaccinazione antirabbica almeno 21 giorni prima dell’introduzione in UK
- Passaporto Europeo
- Trattamento, solo per i cani, contro la tenia da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo in UK. Non è più necessario il trattamento contro le zecche
Norvegia
La Norvegia ha recentemente modificato (1 maggio 2013) le regole da rispettare per permettere l’introduzione di cani gatti e furetti . Per conoscere tali nuove regole vai alla pagina dedicata all’argomento, pubblicata in italiano sul sito web della Reale Ambasciata di Norvegia di Roma
Finlandia
Per la movimentazione dei cani verso la Finlandia è necessario il trattamento preventivo, con un medicinale autorizzato contenente praziquantel, contro la tenia (Echinococcus), che deve essere effettuato nei 30 giorni antecedenti al suo arrivo.
Tale trattamento non è necessario per gli animali di età inferiore a tre mesi e per quelli introdotti direttamente dalla Svezia, Norvegia (eccetto Svalbard), Regno Unito o Irlanda, o e l’animale rientra in Finlandia entro le 24 ore.
Divieto di movimentazione nel territorio comunitario di cuccioli di età inferiori a tre mesi e non vaccinati: il passaporto può essere rilasciato soltanto a partire dall’età di tre mesi più 21 giorni a seguito di vaccinazione antirabbica (Nota del Ministero della Salute prot. n.°DGVAIII\32719\P.I.4c.b.\10 del 27\104 )
Disposizioni relative ai movimenti per Paesi Terzi
PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA DA PAESI TERZI
Si distingue tra paesi terzi, ma di ambito europeo (all. II, parte B, sezione 2 e parte C), e altri paesi terzi .
Paesi terzi di ambito europeo
all. II, parte B, Sezione 2
Andorra, Islanda, Liechteinstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Stato di Città del Vaticano, Svizzera.
parte c
Isola del’Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bahrein, Bielorussia, Bermuda, Canada, Cile, Figi, Isole Falkland, Hong kong, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Santa Lucia, Montserrat, Malaysia Mauritius, Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Federazione Russa, Singapore, Sant’Elena, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d’America, Saint Vincent e Grenadine, Isole Vergini britanniche, Vanuatu, Wallis e Futuna, Mayotte (Paesi terzi di “ambito europeo”, dove è applicata una normativa inerente la rabbia simile a quella dell’Unione Europea)
- il passaporto europeo attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Paesi terzi (tutti gli altri)
PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA DA TUTTI I RESTANTI PAESI TERZI
- Passaporto europeo in corso di validità;
- Vaccinazione antirabbica
- Esame clinico ed eventuali altre indagini diagnostiche solo se richiesti dallo Stato di destinazione che saranno annotate sul passaporto
Al fine della reintroduzione nella UE: titolazione degli anticorpi contro la rabbia, eseguita almeno 21 gg dopo il vaccino, con annotazione sul passaporto, in caso di titolo favorevole; in alternativa la titolazione può essere fatta nel Paese Terzo, prima del rientro nella UE, ma in tal caso dovrà essere effettuata almeno 3 mesi prima della reintroduzione.
La titolazione anticorpale va eseguita una sola volta qualora venga rispettato annualmente, nei tempi dovuti, il protocollo vaccinale antirabbico dettato dalla casa farmaceutica produttrice del vaccino utilizzato.
I Laboratori riconosciuti in Italia sono :
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
via Romea 14/A – 35020 Legnano (PD)
Tel / Fax: +39.49.8084 259 / 8830 530
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
via Campo Boario – 64100 Teramo
Tel /Fax: +39.861.3321/ 332251
Sopra i 5 animali è Commercio.
ll regolamento n. 338/2010 della Commissione Europea fissa a 5 il numero massimo di animali da compagnia che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale. Quindi, quando il numero totale di animali, cani, gatti e furetti, introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte B, è superiore a 5, gli animali devono essere scortati dal Passaporto Europeo e dallo specifico certificato rilasciato dal Servizio Veterinario dell’AUSL
Norme specifiche
Revoca dall’obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani introdotti in Sardegna.
Requisiti sanitari per l’introduzione di cani e gatti in Equador. (Ministero della Salute 8/7/2010).
Fonte:anagrafecaninarer.it